Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Da questo punto di vista si scorge una significativa differenza col regime dell’art. 424 comma two cpp, in base al quale https://mandato-d-arresto-interna58157.csublogs.com/35066842/new-step-by-step-map-for-mandato-d-arresto-europeo